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Segretariato Generale - Dipartimento Per Il Coordinamento Amministrativo

 

Roma, 18 maggio 1999
Ai commissari del governo loro sedi
Alle prefetture loro sedi

OGGETTO: Profughi istriano-giuliano-dalmati. Problematiche.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla quale hanno partecipato le amministrazioni interessate nonché rappresentanti dei profughi, sono insorte talune perplessità interpretative sulla complessa normativa in materia di assegnazione e di alienazione degli alloggi costruiti per i profughi giuliano-dalmati.

In particolare, i dubbi concernono la portata della disposizione cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che prevede che gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, possono chiedere la cessione in proprietà delle abitazioni in godimento, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
2. Secondo una possibile interpretazione dell'articolo 1, comma 24 della legge n. 560/1993, il riferimento testuale della disposizione alla legge n. 137/1952 "e successive modificazioni" importerebbe il richiamo della generalità delle disposizioni intervenute nella materia degli alloggi destinati ai profughi giuliano-dalmati. In tal senso sussisterebbe una sostanziale continuità nelle suddette provvidenze, di talché la disposizione di cui all'articolo 1, comma 24 della legge n. 560/1993 sarebbe applicabile anche agli alloggi costruiti con la legge n. 568/1971.

A favore di tale interpretazione è il dato testuale di cui all'articolo 10 della legge n. 568/1971 che, sotto la rubricazione "Provvidenze per gli alloggi", prevede sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di un programma edilizio a favore dei profughi e rimpatriati giuliano-dalmati, da realizzare attraverso l'ente "Opera per assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati". In tal modo proseguendo nella politica legislativa di favorire la definitiva sistemazione dei relativi nuclei abitativi.
Tali conclusioni sarebbero avvalorate anche dalla circostanza che, in tale ultima legge, il
legislatore ha ritenuto di attribuire direttamente, previa concessione ministeriale, "all'Opera giuliano-dalmata" la competenza relativa alla realizzazione degli alloggi, in tal modo evidenziando la precipua finalità di tale provvidenza. Alla quale Opera, tra l'altro, è stata attribuita direttamente la responsabilità anche della relativa programmazione. E, d'altronde, sembrerebbe incongruo escludere dall'ambito applicativo della legge n. 560/1993 proprio quegli alloggi la cui realizzazione risulta strettamente connessa alle suddette finalità di provvidenza.
Sotto il profilo degli esiti interpretativi, d'altro canto, non può disconoscersi che tale ultima interpretazione si pone in linea con le ragioni giustificatrici della legge n. 560/1993 che, con tutta evidenza, non potrebbe perseguire integralmente e compiutamente le proprie finalità là dove l'applicazione della stessa fosse limitata ad immobili, la cui costruzione risale negli anni ed aventi caratteristiche e tipologie vetuste. Con la precisazione che l'attualità di tale disposizione risulta confermata anche dalla legislazione più recente ed in particolare dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996, n. 649.

3. Tale interpretazione è stata condivisa dal Consiglio di Stato che, con parere della prima sezione del 10 dicembre 1997, n. 1761/97, ha ritenuto che la possibilità di fruire delle condizioni di miglior favore di cui all'art. 1, comma 24, della legge n. 560/1993 sia da riconoscere anche agli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi degli artt.10 e seguenti della legge n. 568/1971.
Secondo il Consiglio di Stato, l'originario ambito restrittivo della legge n. 137/1952 deve ritenersi modificato dal successivo disposto dell'art. 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, che fa riferimento "a tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti", tra i quali indubbiamente rientrano anche quelli realizzati ai sensi della legge n. 568/1971.
Di conseguenza - sempre secondo il Consiglio di Stato - tenuto anche conto dell'espresso richiamo che l'art.1 comma 24 della legge n. 560/1993 opera nei confronti dell'art 26 del d.P.R. n. 2/1959, non si ravvisa alcun motivo per escludere dal beneficio in questione i profughi giuliano-dalmati assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge n. 568/1971.

4. Sempre in tema di alienazione di tali alloggi, sono, insorte perplessità in ordine all'applicabilità della disposizione contenuta nell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977, che prevede la possibilità di trasferire in proprietà gli alloggi agli assegnatari, previa autorizzazione regionale e a determinate condizioni, anche quando gli alloggi risultino di proprietà dello Stato, pur se dati in gestione agli istituti autonomi case popolari.
Il Consiglio di Stato (sez. II, parere n. 502/1990), conformemente a quanto ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiarito che non può ritenersi che l'art.29 abbia consentito la sottrazione allo Stato di alcuni suoi beni ed ha ribadito che per essi deve trovare applicazione la disciplina che regola la dismissione del patrimonio indisponibile dello Stato e quella riguardante l'alienazione dei beni del suo patrimonio disponibile.
Conseguentemente nessun potere autorizzatorio è da ritenersi attribuito alla regione.
5. Nel corso delle operazioni di alienazione, ulteriori perplessità sono insorte sulla sussistenza della qualifica di profugo.
In molti casi il mancato riconoscimento discende dalla circostanza che gli interessati, pur trovandosi nella situazione che permetteva il riconoscimento in esame e pur essendo stati assistiti di fatto come profughi (ad esempio mediante l'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione o dell'alloggio), non richiesero la certificazione formale dei loro status. In altri casi gli attuali titolari, in età minore al momento del rimpatrio, non furono menzionati nella richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento ovvero nel decreto che lo concedeva esclusivamente in capo ad uno o ad entrambi i genitori o, nel caso questi ultimi fossero deceduti al momento del rimpatrio dei figli, in capo al parente a cui erano stati affidati.
Nella prima delle fattispecie in parola - cioè di mancata richiesta della qualifica formale di profugo da parte di cittadini che hanno, tuttavia, ottenuto da parte di una pubblica amministrazione l'assistenza o misure di integrazione in base a tale qualità - non sembra ragionevole ritenere che l'amministrazione abbia concesso le indicate misure senza aver accertato la sussistenza, nei singoli casi, dei presupposti, di fatto e di diritto, per adottare i conseguenti provvedimenti.
Per quanto riguarda, poi, i casi dei minori non indicati nelle istanze di riconoscimento delle qualifiche dei genitori, ovvero non inclusi nei decreti attributivi delle qualifiche stesse, dal complesso di norme relative ai profughi italiani successive alla legge 4 gennaio1968, n. 7 e, in particolare, dalla legge 24 dicembre 1981, n. 763, «Normativa organica, per i profughi», può trarsi un principio generale in base al quale ai figli nati o concepiti nel corso degli eventi che hanno determinato il rimpatrio dei genitori, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti e le stesse agevolazioni attribuite a questi ultimi.
Alla stregua di quanto sopra, i Prefetti competenti in ordine ad una istanza tardiva diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, potranno provvedere favorevolmente in ordine alla stessa, qualora l'interessato sia stato considerato di fatto come profugo da una pubblica amministrazione mediante la concessione di misure di assistenza ed integrazione previste dalla relativa legislazione, salvo che emerga che l'indicata concessione sia stata priva di fondamento.

Analogamente potrà essere riconosciuta la qualifica di profugo, a fronte di istanze tardive, a persone che erano minori o erano solo state concepite al momento del rimpatrio dei genitori, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1) almeno uno dei genitori sia stato formalmente riconosciuto profugo o si troverebbe, se ancora vivente, nelle circostanze previste dalla presente circolare per essere riconosciuto tale, ovvero, qualora entrambi i genitori fossero deceduti al momento dei rimpatrio, le condizioni di cui al presente punto si realizzino in capo al parente cui i minori furono affidati;
2) l'interessato, ove avesse presentato tempestivamente l'istanza, ai sensi della normativa esistente in tema di profughi e delle successive riaperture dei termini disposte a più riprese dal legislatore, avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della qualifica in esame.
Non può invece, essere riconosciuta la qualifica di profugo a chi, pur trovandosi nelle condizioni che avrebbero permesso il riconoscimento, non presentò domanda in tempo utile e non fu considerato, di fatto, quale profugo da una pubblica amministrazione.
Si precisa, inoltre, che quando nella normativa si fa riferimento alla qualità di profugo, tale espressione deve intendersi come meramente riassuntiva degli elementi che permettono il riconoscimento della qualifica formale di profugo, il cui accertamento è di esclusiva competenza del prefetto.
Nel caso in cui l'assegnatario deceduto non avesse richiesto il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare interessato all'acquisto potrà richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della qualifica "post mortem" e beneficiare delle condizioni di miglior favore previste dal comma 24 dell'articolo unico della legge 560/93.

6. Sulla base degli esposti criteri sarà applicata la disciplina di cui all'articolo unico, comma 24, della legge n. 560/1993, anche a quegli alloggi realizzati con finanziamenti facenti capo a diverse normative, ma rientranti nell'aliquota da destinare ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137/1952 e dell'art. 34 della legge n. 763/1981, purché gli assegnatari siano in possesso della qualifica di profugo, come definita al precedente punto. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli alloggi realizzati nelle regioni a statuto speciale, che sono da ritenersi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diversa previsione normativa.
Qualora gli alloggi in parola non risultino assegnati agli aventi titolo, secondo i criteri in base ai quali, come sopra detto, è da riconoscersi la qualifica di profugo, sarà cura degli enti gestori procedere all'assegnazione a nuclei familiari nel cui ambito un componente sia in possesso di tale qualifica, mediante l'emanazione di appositi bandi di concorso e, successivamente, alla loro alienazione.

7. Il trasferimento in proprietà potrà essere richiesto da parte dei familiari conviventi anche se non in possesso della qualifica di profugo, purchè residenti nell'alloggio secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Se il profugo assegnatario è deceduto il familiare tuttora residente, che ha inoltrato nei .termini relativa domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo in capo al dante causa deceduto, potrà beneficiare delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 560/93.
8. Per quanto riguarda gli immobili costruiti a seguito di specifiche disposizioni normative e destinati ai profughi, questa Presidenza si riserva di esaminare e valutare gli eventuali problemi che dovessero sorgere in ordine alla loro utilizzazione ovvero alla loro alienazione.

Quanto sopra si rappresenta, al fine del successivo inoltro ai presidenti delle Regioni e delle province autonome

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Massimo D'Alema


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