|
Roma, 18 maggio 1999
Ai commissari del governo loro sedi
Alle prefetture loro sedi
OGGETTO: Profughi istriano-giuliano-dalmati.
Problematiche.
Nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla quale
hanno partecipato le amministrazioni interessate nonché
rappresentanti dei profughi, sono insorte talune perplessità
interpretative sulla complessa normativa in materia di assegnazione
e di alienazione degli alloggi costruiti per i profughi giuliano-dalmati.
In particolare, i dubbi concernono la portata della disposizione
cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, che prevede che gli assegnatari di alloggi realizzati
ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni,
possono chiedere la cessione in proprietà delle abitazioni
in godimento, beneficiando delle condizioni di miglior favore
di cui all'articolo 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.
231.
2. Secondo una possibile interpretazione dell'articolo 1,
comma 24 della legge n. 560/1993, il riferimento testuale
della disposizione alla legge n. 137/1952 "e successive
modificazioni" importerebbe il richiamo della generalità
delle disposizioni intervenute nella materia degli alloggi
destinati ai profughi giuliano-dalmati. In tal senso sussisterebbe
una sostanziale continuità nelle suddette provvidenze,
di talché la disposizione di cui all'articolo 1, comma
24 della legge n. 560/1993 sarebbe applicabile anche agli
alloggi costruiti con la legge n. 568/1971.
A favore di tale interpretazione è il dato testuale
di cui all'articolo 10 della legge n. 568/1971 che, sotto
la rubricazione "Provvidenze per gli alloggi", prevede
sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di un programma
edilizio a favore dei profughi e rimpatriati giuliano-dalmati,
da realizzare attraverso l'ente "Opera per assistenza
ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati". In
tal modo proseguendo nella politica legislativa di favorire
la definitiva sistemazione dei relativi nuclei abitativi.
Tali conclusioni sarebbero avvalorate anche dalla circostanza
che, in tale ultima legge, il
legislatore ha ritenuto di attribuire direttamente, previa
concessione ministeriale, "all'Opera giuliano-dalmata"
la competenza relativa alla realizzazione degli alloggi, in
tal modo evidenziando la precipua finalità di tale
provvidenza. Alla quale Opera, tra l'altro, è stata
attribuita direttamente la responsabilità anche della
relativa programmazione. E, d'altronde, sembrerebbe incongruo
escludere dall'ambito applicativo della legge n. 560/1993
proprio quegli alloggi la cui realizzazione risulta strettamente
connessa alle suddette finalità di provvidenza.
Sotto il profilo degli esiti interpretativi, d'altro canto,
non può disconoscersi che tale ultima interpretazione
si pone in linea con le ragioni giustificatrici della legge
n. 560/1993 che, con tutta evidenza, non potrebbe perseguire
integralmente e compiutamente le proprie finalità là
dove l'applicazione della stessa fosse limitata ad immobili,
la cui costruzione risale negli anni ed aventi caratteristiche
e tipologie vetuste. Con la precisazione che l'attualità
di tale disposizione risulta confermata anche dalla legislazione
più recente ed in particolare dall'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1996, n. 649.
3. Tale interpretazione è stata condivisa dal Consiglio
di Stato che, con parere della prima sezione del 10 dicembre
1997, n. 1761/97, ha ritenuto che la possibilità di
fruire delle condizioni di miglior favore di cui all'art.
1, comma 24, della legge n. 560/1993 sia da riconoscere anche
agli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi degli artt.10
e seguenti della legge n. 568/1971.
Secondo il Consiglio di Stato, l'originario ambito restrittivo
della legge n. 137/1952 deve ritenersi modificato dal successivo
disposto dell'art. 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, che
fa riferimento "a tutti gli altri alloggi costruiti a
totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti",
tra i quali indubbiamente rientrano anche quelli realizzati
ai sensi della legge n. 568/1971.
Di conseguenza - sempre secondo il Consiglio di Stato - tenuto
anche conto dell'espresso richiamo che l'art.1 comma 24 della
legge n. 560/1993 opera nei confronti dell'art 26 del d.P.R.
n. 2/1959, non si ravvisa alcun motivo per escludere dal beneficio
in questione i profughi giuliano-dalmati assegnatari di alloggi
realizzati ai sensi della legge n. 568/1971.
4. Sempre in tema di alienazione di tali alloggi, sono, insorte
perplessità in ordine all'applicabilità della
disposizione contenuta nell'articolo 29 della legge n. 513
del 1977, che prevede la possibilità di trasferire
in proprietà gli alloggi agli assegnatari, previa autorizzazione
regionale e a determinate condizioni, anche quando gli alloggi
risultino di proprietà dello Stato, pur se dati in
gestione agli istituti autonomi case popolari.
Il Consiglio di Stato (sez. II, parere n. 502/1990), conformemente
a quanto ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
chiarito che non può ritenersi che l'art.29 abbia consentito
la sottrazione allo Stato di alcuni suoi beni ed ha ribadito
che per essi deve trovare applicazione la disciplina che regola
la dismissione del patrimonio indisponibile dello Stato e
quella riguardante l'alienazione dei beni del suo patrimonio
disponibile.
Conseguentemente nessun potere autorizzatorio è da
ritenersi attribuito alla regione.
5. Nel corso delle operazioni di alienazione, ulteriori perplessità
sono insorte sulla sussistenza della qualifica di profugo.
In molti casi il mancato riconoscimento discende dalla circostanza
che gli interessati, pur trovandosi nella situazione che permetteva
il riconoscimento in esame e pur essendo stati assistiti di
fatto come profughi (ad esempio mediante l'attribuzione dell'indennità
di prima sistemazione o dell'alloggio), non richiesero la
certificazione formale dei loro status. In altri casi gli
attuali titolari, in età minore al momento del rimpatrio,
non furono menzionati nella richiesta diretta ad ottenere
il riconoscimento ovvero nel decreto che lo concedeva esclusivamente
in capo ad uno o ad entrambi i genitori o, nel caso questi
ultimi fossero deceduti al momento del rimpatrio dei figli,
in capo al parente a cui erano stati affidati.
Nella prima delle fattispecie in parola - cioè di mancata
richiesta della qualifica formale di profugo da parte di cittadini
che hanno, tuttavia, ottenuto da parte di una pubblica amministrazione
l'assistenza o misure di integrazione in base a tale qualità
- non sembra ragionevole ritenere che l'amministrazione abbia
concesso le indicate misure senza aver accertato la sussistenza,
nei singoli casi, dei presupposti, di fatto e di diritto,
per adottare i conseguenti provvedimenti.
Per quanto riguarda, poi, i casi dei minori non indicati nelle
istanze di riconoscimento delle qualifiche dei genitori, ovvero
non inclusi nei decreti attributivi delle qualifiche stesse,
dal complesso di norme relative ai profughi italiani successive
alla legge 4 gennaio1968, n. 7 e, in particolare, dalla legge
24 dicembre 1981, n. 763, «Normativa organica, per i
profughi», può trarsi un principio generale in
base al quale ai figli nati o concepiti nel corso degli eventi
che hanno determinato il rimpatrio dei genitori, debbono essere
riconosciuti gli stessi diritti e le stesse agevolazioni attribuite
a questi ultimi.
Alla stregua di quanto sopra, i Prefetti competenti in ordine
ad una istanza tardiva diretta ad ottenere il riconoscimento
della qualifica di profugo, potranno provvedere favorevolmente
in ordine alla stessa, qualora l'interessato sia stato considerato
di fatto come profugo da una pubblica amministrazione mediante
la concessione di misure di assistenza ed integrazione previste
dalla relativa legislazione, salvo che emerga che l'indicata
concessione sia stata priva di fondamento.
Analogamente potrà essere riconosciuta la qualifica
di profugo, a fronte di istanze tardive, a persone che erano
minori o erano solo state concepite al momento del rimpatrio
dei genitori, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1) almeno uno dei genitori sia stato formalmente riconosciuto
profugo o si troverebbe, se ancora vivente, nelle circostanze
previste dalla presente circolare per essere riconosciuto
tale, ovvero, qualora entrambi i genitori fossero deceduti
al momento dei rimpatrio, le condizioni di cui al presente
punto si realizzino in capo al parente cui i minori furono
affidati;
2) l'interessato, ove avesse presentato tempestivamente l'istanza,
ai sensi della normativa esistente in tema di profughi e delle
successive riaperture dei termini disposte a più riprese
dal legislatore, avrebbe potuto ottenere il riconoscimento
della qualifica in esame.
Non può invece, essere riconosciuta la qualifica di
profugo a chi, pur trovandosi nelle condizioni che avrebbero
permesso il riconoscimento, non presentò domanda in
tempo utile e non fu considerato, di fatto, quale profugo
da una pubblica amministrazione.
Si precisa, inoltre, che quando nella normativa si fa riferimento
alla qualità di profugo, tale espressione deve intendersi
come meramente riassuntiva degli elementi che permettono il
riconoscimento della qualifica formale di profugo, il cui
accertamento è di esclusiva competenza del prefetto.
Nel caso in cui l'assegnatario deceduto non avesse richiesto
il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare
interessato all'acquisto potrà richiedere alla Prefettura
competente il riconoscimento della qualifica "post mortem"
e beneficiare delle condizioni di miglior favore previste
dal comma 24 dell'articolo unico della legge 560/93.
6. Sulla base degli esposti criteri sarà applicata
la disciplina di cui all'articolo unico, comma 24, della legge
n. 560/1993, anche a quegli alloggi realizzati con finanziamenti
facenti capo a diverse normative, ma rientranti nell'aliquota
da destinare ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge
n. 137/1952 e dell'art. 34 della legge n. 763/1981, purché
gli assegnatari siano in possesso della qualifica di profugo,
come definita al precedente punto. In tali fattispecie sono
ricompresi anche gli alloggi realizzati nelle regioni a statuto
speciale, che sono da ritenersi appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, salvo diversa previsione normativa.
Qualora gli alloggi in parola non risultino assegnati agli
aventi titolo, secondo i criteri in base ai quali, come sopra
detto, è da riconoscersi la qualifica di profugo, sarà
cura degli enti gestori procedere all'assegnazione a nuclei
familiari nel cui ambito un componente sia in possesso di
tale qualifica, mediante l'emanazione di appositi bandi di
concorso e, successivamente, alla loro alienazione.
7. Il trasferimento in proprietà potrà essere
richiesto da parte dei familiari conviventi anche se non in
possesso della qualifica di profugo, purchè residenti
nell'alloggio secondo le modalità previste dalla vigente
normativa.
Se il profugo assegnatario è deceduto il familiare
tuttora residente, che ha inoltrato nei .termini relativa
domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo
in capo al dante causa deceduto, potrà beneficiare
delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell'art.
1 della legge 560/93.
8. Per quanto riguarda gli immobili costruiti a seguito di
specifiche disposizioni normative e destinati ai profughi,
questa Presidenza si riserva di esaminare e valutare gli eventuali
problemi che dovessero sorgere in ordine alla loro utilizzazione
ovvero alla loro alienazione.
Quanto sopra si rappresenta, al fine del successivo inoltro
ai presidenti delle Regioni e delle province autonome
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Massimo D'Alema
|