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Legge 29 marzo 2001, n.137

 


Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana. (GU n. 93 del 21-4-2001)

Testo in vigore dal: 6 maggio 2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Misura dell'indennizzo)

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

- La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".

- La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca: "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero ."

Art. 2.(Domanda confermatoria)

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo)

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.

Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi)

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

Note all'art. 4, comma 1:

- Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 aprile 1985, n. 135, è il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.".

- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - Omissis.

4. L'art. 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura." .

Art. 5. (Autorizzazione di spesa)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 1AO miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unita' provvisionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001,130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' provvisionale di base "Fondo speciale", di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella A
(articoli 1 e 3)

Valore del bene al 1938 Coefficiente di rivalutazione
fino a lire 100.000 350
da lire 200.001 a 500.000 150
Da lire 500.001 fino a 1.000.000 30
Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 20
oltre i 5.000.000 10


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 70):

  • Presentato dai seno Fumagalli Carulli e Siliquini il 9 maggio 1996.
  • Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 23 luglio 1996 con parere delle commissioni la, 3a, 5a, 8a e 10a.
  • Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997 e il 26 giugno 1997.
  • Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 1998.
  • Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 1998, il 18 novembre 1998, il 30 giugno 1999, il 5 e 19 luglio 2000.
  • Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede referente, il 19 luglio 2000.
  • Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 7 febbraio 2001.
  • Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante, il 14 febbraio 2001.
  • Esaminato dalla 6a commissione in sede deliberante il 15 febbraio 2001 e approvato in un testo unificato con gli atti n. 809 (Lavagnini ed altri), n. 889 (Camerini e Bratina), n. 1715 (Pace ed altri), n. 1783 (Servello ed altri), n. 3054 (Robol ed altri), n. 3407 (Ventucci ed altri), n. 4284 (Fumagalli Carulli), n. 4578 (Thaler Ausserhofer ed altri), n. 4690 (Camber ed altri), n. 4921 (Camber).

Camera dei deputati (atto n. 7619):

  • Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede legislativa, il 20 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, 111 e VI.
  • Esaminato ed approvato dalla V commissione il 27 febbraio 2001.

Note all'art. 6, comma 1:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".

La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca: "Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".


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