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Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese
operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti
alla sovranità italiana. (GU n. 93 del 21-4-2001)
Testo in vigore dal: 6 maggio 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Misura dell'indennizzo)
1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati
nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al
trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo
del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge
29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore
indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla
presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero".
- La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca: "Interpretazioni
autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile
1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione
di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero ."
Art. 2.(Domanda confermatoria)
1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già
presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi
diritto.
Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo)
1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo
1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti
dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni
definito nella tabella A annessa alla presente legge, con
priorità dallo scaglione di valore del bene più
basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati
successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene
meno.
Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi)
1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della
legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 aprile 1985,
n. 135, è il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla presente
legge sono esenti da ogni imposta.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 29 gennaio
1994, n. 98, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - Omissis.
4. L'art. 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi
operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia
per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti
dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti
dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa
presente e futura." .
Art. 5. (Autorizzazione di spesa)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e' autorizzata
la spesa di lire 1AO miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002,
90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004
fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai
sensi dell'articolo 3.
Art. 6.(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge
si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello
stanziamento iscritto all'unita' provvisionale di base 3.2.1.39
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, così come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi
per l'anno 2001,130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi
per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita'
provvisionale di base "Fondo speciale", di parte
corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
(articoli 1 e 3)
| Valore del bene al 1938 |
Coefficiente di rivalutazione |
| fino a lire 100.000 |
350 |
| da lire 200.001 a 500.000 |
150 |
| Da lire 500.001 fino a 1.000.000 |
30 |
| Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 |
20 |
| oltre i 5.000.000 |
10 |
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 70):
- Presentato dai seno Fumagalli Carulli e Siliquini il 9
maggio 1996.
- Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede
referente, il 23 luglio 1996 con parere delle commissioni
la, 3a, 5a, 8a e 10a.
- Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
28 maggio 1997 e il 26 giugno 1997.
- Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante,
il 17 settembre 1998.
- Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, il
30 settembre 1998, il 18 novembre 1998, il 30 giugno 1999,
il 5 e 19 luglio 2000.
- Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede referente,
il 19 luglio 2000.
- Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
7 febbraio 2001.
- Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante,
il 14 febbraio 2001.
- Esaminato dalla 6a commissione in sede deliberante il
15 febbraio 2001 e approvato in un testo unificato con gli
atti n. 809 (Lavagnini ed altri), n. 889 (Camerini e Bratina),
n. 1715 (Pace ed altri), n. 1783 (Servello ed altri), n.
3054 (Robol ed altri), n. 3407 (Ventucci ed altri), n. 4284
(Fumagalli Carulli), n. 4578 (Thaler Ausserhofer ed altri),
n. 4690 (Camber ed altri), n. 4921 (Camber).
Camera dei deputati (atto n. 7619):
- Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in sede legislativa, il 20 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni I, 111 e VI.
- Esaminato ed approvato dalla V commissione il 27 febbraio
2001.
Note all'art. 6, comma 1:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)".
La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca: "Disposizioni
concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto
beni, diritti ed interessi in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero".
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