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Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale (Suppl. ordinario alla G.U.
19 aprile, n. 93).
Preambolo
(Omissis)
Articolo 1
Art. 1. Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per
i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione
sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal
1º gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1º
luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1º gennaio
1987, per tredici mensilità, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o più persone, non possieda, con esclusione
della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri
per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione
sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto
di due o più persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per
un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né
redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo
pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun
ulteriore componente il nucleo familiare.
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione
sociale è corrisposta in misura tale che non comporti
il superamento dei limiti stessi.
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi
i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), è
costituito, oltreché dal coniuge, dalle persone menzionate
negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.
5. La variazione della misura della maggiorazione sociale,
con effetto dal 1º gennaio 1988, è stabilita annualmente
nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato.
6. La maggiorazione sociale è posta a carico del
Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità
previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché
da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata
alla sede dell'Istituto azionale della previdenza sociale territorialmente
competente.
8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo
sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
10. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi
territorialmente competenti.
11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non è cedibile, né sequestrabile, né
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo
anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione
decorre dal 1º gennaio 1985 o dal mese successivo a quello
di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi
si verifichi in data successiva al 1º gennaio 1985.
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti
la concessione della maggiorazione, nonché per la comminazione
delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti
controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme
che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero,
per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per
i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in
tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni
(1).
(1) Vedi, ora, l'art. 1, l. 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 2
Art. 2. Aumento della pensione sociale.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, la pensione
sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata
secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento
ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni
in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 975.000
annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 75.000
ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di
seguito stabilite, fermi restando altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti
esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o più persone, non possieda redditi propri
per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo
della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto
di due o più persone, non possieda redditi propri per
un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né
redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento
di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare
annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo
familiare successivo al secondo.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento
è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento
dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è
costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate
negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.
7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al
presente articolo è stabilita annualmente nella legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
8. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed
è corrisposto, con le stesse modalità previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione.
9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato
di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS
territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione
di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria
pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente
articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione
relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta
dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo
predisposto dall'Istituto medesimo.
11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda e non è cedibile,
né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che,
potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino
la domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, l'aumento decorre dal 1º gennaio 1985, ovvero dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati
i requisiti stessi (1).
(1) Vedi, ora, l'art. 2, l. 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 3
Art. 3. Pensioni assorbite nel trattamento minimo.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, alle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza
o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di
supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo,
è attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.
2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti
ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate al comma stesso
è rapportato alle misure previste per i trattamenti di
riversibilità.
3. L'aumento mensile è corrisposto nella misura
di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1º gennaio
1985, di un ulteriore terzo dal 1º gennaio 1986 e del residuo
importo dal 1º gennaio 1987.
Articolo 4
Art. 4. Miglioramenti per le pensioni acquisite con più
di 780 contributi settimanali.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, le pensioni
con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1984, integrate
al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge
12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983 n. 638 aventi titolo alla maggiorazione
di cui all'articolo 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aumentate mensilmente come segue:
1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione
effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;
2) in misura percentuale pari al prodotto del numero
degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella
tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza
della pensione.
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni
di riversibilità è presa a riferimento la data
di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo
della pensione mensile non integrata al trattamento minimo,
spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di determinazione
di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono
ridotti in proporzione alle aliquote di riversibilità.
4. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la maggiorazione
prevista dall'articolo 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute
nel presente articolo non può in ogni caso determinare
un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo
in pagamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80.000 mensili
ovvero inferiore a lire 40.000, di cui lire 20.000 dal 1º
gennaio 1985; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo
in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1º gennaio 1986;
ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento
al 31 dicembre 1986, dal 1º gennaio 1987.
6. Gli aumenti mensili, nei limiti dell'importo spettante,
sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal 1º gennaio
1985, sino a lire 40.000 dal 1º gennaio 1986 e per intero
dal 1º gennaio 1987.
7. Qualora i soggetti abbiano diritto all'applicazione
del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si provvede
al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento più
favorevole.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14-quater,
commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Anno 1968 e anteriori: 2,6;
Anno 1969: 2,5;
Anno 1970: 2,5;
Anno 1971: 2,5;
Anno 1972: 2,4;
Anno 1973: 2,0;
Anno 1974: 1,8;
Anno 1975: 1,7;
Anno 1976: 1,6;
Anno 1977: 1,6;
Anno 1978: 1,5;
Anno 1979: 1,4;
Anno 1980: 1,3;
Anno 1981: 1,2;
Anno 1982: 1,1;
Anno 1983: 1,0.
Articolo 5
Art. 5. Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento
minimo.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, le pensioni
di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale
dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1º luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti
misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore
al 1º maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo
1º maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo
1º gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo
1º gennaio 1978-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni
di riversibilità è presa a riferimento la data
di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano
sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive
di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 giugno 1975,
n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma
1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di
lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e sono corrisposti entro
un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti massimi
dal 1º gennaio 1985, entro un importo pari ad un ulteriore
30 per cento dal 1º gennaio 1986 e per il residuo importo
dal 1º gennaio 1987.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti
alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla
prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
Articolo 6
Art. 6. Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli
ex combattenti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,
esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire,
anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda,
ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento
di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura
di lire 30.000 mensili (1).
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini
dei trattamenti di pensione già in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed
è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
dal 1º gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1º
gennaio 1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano
ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni
assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi
o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal
1º gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della relativa
domanda per i futuri pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo
è a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori
di pensione interessati, con le modalità che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo
degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
(2).
7. La maggiorazione di cui al presente articolo è
da considerare parte integrante del trattamento di pensione
a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari
di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo,
non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma
la pensione in superiore al minimo.
7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione
prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi
diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici
(3).
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al
comma 7-bis è sottoposta alle disposizioni contenute
nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3).
(1) Vedi, anche, l'art. 6, l. 29 dicembre 1988, n. 544.
(2) Vedi il d.m. 14 dicembre 1985.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 marzo 1987, n. 114.
Articolo 7
Art. 7. Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni
speciali per gli artigiani, gli esercenti attività
commerciali e i coltivator diretti, coloni e mezzadri.
1. A decorrere dalla data che sarà stabilita con
la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a
decorrere dal 1º gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento
minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli
artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per
i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sarà pari a
quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e si applicherà alle gestioni stesse la disciplina
della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non
sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme
sarà stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi,
sentite, le categorie interessate.
Articolo 8
Art. 8. Contributi straordinari all'ENPALS e all'ENPAO.
Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo
gestita dall'ENPALS e delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per le ostetriche sono stabiliti
per l'anno 1985, a favore dei suddetti Enti, contributi straordinari
a carico dello Stato pari rispettivamente a 60 miliardi di lire
ed a 15 miliardi di lire.
Articolo 9
Art. 9. Massimale di retribuzione pensionabile.
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui
all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1º gennaio
1985, a lire 32 milioni.
Articolo 10
Art. 10. Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme
di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonché
a carico
del Fondo gas e del Fondo esattoriali.
Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1º luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive
ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti,
del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati
provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia
dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle
categorie interessate.
Articolo 11
Art. 11. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire
2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per
l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione
dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione
dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti
senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi
con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo;
quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi
per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti
per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo
6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro
ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273
miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le
maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi
esercizi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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