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Legge 15 febbraio 1989, n. 54

 

Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e di qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate e associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato a cui attualmente appartiene.

Art. 2

1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all’articolo 1 sono obbligati su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri


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