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Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini
italiani nati in comuni ceduti dallItalia ad altri Stati
in base al trattato di pace.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli
enti locali e di qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare
attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in
genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto
la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori
ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le
potenze alleate e associate, quando deve essere indicato il
luogo di nascita dellinteressato, hanno lobbligo
di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza
alcun riferimento allo Stato a cui attualmente appartiene.
Art. 2
1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui allarticolo
1 sono obbligati su richiesta anche orale del cittadino stesso,
ad adeguare il documento alle norme della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1989
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
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