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Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti
delle pensioni
Art. 1. - Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici
1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni
di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori,
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave
e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per
gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità,
a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale:
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari
o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della
maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione
sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del
coniuge legalmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della
maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000
mensili, per tredici mensilità.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione
sociale è corrisposta in misura tale da non comportare
il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del
Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità
previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (Inps), al quale compete l'accertamento
delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia nonché
da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata
alla sede dell'Inps territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo
sulla base di dichiarazione relativa alla esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito,
anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte
l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del
Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione è comminata dall'Inps
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non è cedibile, né sequestrabile, né
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo
anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione
decorre dal 1° luglio 1988 o dal mese successivo a quello
di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi
si verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Inps concernenti la concessione della maggiorazione, nonché
per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma
8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia
di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le
norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente
articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle
pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili,
per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione
dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma
1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della L.
15 aprile 1985, n. 140.
Art. 2. - Aumento della pensione sociale
1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale
di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto
stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle
persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000
annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000
ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di
seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti
per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti
esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art.
26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione
che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento
di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari
o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui
al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale
ed è corrisposto, con le stesse modalità previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Inps, al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato
di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Inps
territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione
di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria
pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata
dall'Inps attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumentata di cui al presente
articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in
sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto
medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda e non è cedibile,
né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che,
potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino
la domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, l'aumento decorre dal 1ø luglio 1988, ovvero dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati
i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della L.
15 aprile 1985, numero 140.
Art. 3. - Miglioramenti delle pensioni
superiori al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1ø gennaio 1988 gli aumenti
di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del comma 1 dell'art. 5 della
L. 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente
i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello
stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione
delle pensioni conseguite con una anzianità contributiva
superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale
di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1ø
gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto
dal 1ø gennaio 1990, per un ammontare complessivo di
lire 300 miliardi in ragione di anno.
Art. 4. - Miglioramento delle pensioni
a carico delle forme
di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale
1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive
ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti,
del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite
le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano
conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative
delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico
delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Art. 5. - Miglioramenti delle pensioni
del settore pubblico
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'art. 1 della
L. 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione
del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità
pregressa, di cui all'art. 7 della L. 17 aprile 1985, n. 141,
e delle disposizioni della L. 2 dicembre 1986, n. 942, sono
concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi
anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di:
a) dal 1° gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità;
b) dal 1° gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità.
2. Miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle
categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di
cui al D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla L. 6 agosto
1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo
sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'art.
4, comma 1, della L. 17 aprile 1985, n. 141, nonché ai
titolari delle pensioni di cui all'art. 8 della L. 24 gennaio
1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989,
valutato in complessive lire 196 miliardi è anticipato
alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà
alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione
di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.
4. L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui
al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza
al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai
ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza
per il personale telefonico statale, è a carico del Fondo
e della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente
articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro
e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di
pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo
è valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno
1990.
Art. 6. - Benefici per gli ex-combattenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i soggetti di
cui al comma 1 dell'art. 6 della L. 15 aprile 1985, n. 140,
titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo
6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto,
a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento
di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura
di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al
comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi
3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 6 della L. 15 aprile 1985,
n. 140.
Art. 7. - Pensioni dei liberi professionisti
1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse
di previdenza per i liberi professionisti non possono essere
d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989,
con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito
previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi
delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare
la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico,
sempreché le disponibilità complessive delle rispettive
gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri
a carico dello Stato.
Art. 8 - Copertura finanziaria
1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno
1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1500 miliardi
a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli
artt. 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione
del trattamento di minimo vitale" e, per gli anni 1989,
1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Istituzione del trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1000 miliardi a decorrere
dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli artt. 3 e
5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione
dei trattamenti pensionistici pubblici e privati" e, per
gli anni 1989,1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'art. 6, valutato in lire
70 miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno
1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989 1991, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1989, utilizzando per il 1989 I'accantonamento "Ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria" e per il 1990 ed il 1991
l'accantonamento "Revisione delle contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Inps
fissato per l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico
dell'Istituto stesso derivante dall'applicazione della presente
legge.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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