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Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (l/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.
(1 /a) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 12
ottobre 1993, n. 5 72, riportato al n. XXII. (l/circ) Con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari: - Ministero della difesa: Circ. 12 giugno
1997, n. LEV.-C-56/U.D.G., Circ. 17 ottobre 1997, n. Lev.-C.-58/U.D.G.;
Circ. 27 settembre 1999, n. LEV.C.72/UDG.
1.1 E'cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi
i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non
segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato
il possesso di altra cittadinanza.
2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale
della filiazione durante la minore età del figlio ne
determina la cittadinanza secondo le norme della presente
legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare,
entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale,
ovvero dalla dichiarazione di
efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai figli per i quali la paternità o maternità
non può essere dichiarata, purché sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento
o agli alimenti
3.1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel confronti
degli adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato,
questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso
di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo
stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti,
potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana
entro un anno dalla revoca stessa.
4.1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano
e dichiara preventivamente di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,
anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica
e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare
la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.
5.1 Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino
italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede
legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica,
ovvero dopo tre anni dalla data del -matrimonio, se non vi
è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili e se non sussiste separazione legale.
6.1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo 1, capi 1, Il e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la
legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo
a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato
non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da
parte di una autorità giudiziaria straniera, quando
la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto
dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio
dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il
matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma
1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale
per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b), primo periodo, nonché per il tempo in cui e pendente
il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera,
di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
(giurisprudenza)
7.1. Al sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista
con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorità consolare (l/b).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13 (2).
(I/b) L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza
italiana va, ora, presentata al prefetto competente per territorio
in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora
ne n'corrano i presupposti, all'autorità consolare,
in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 18
aprile 1994, n. 362, riportato al n. XXIII Vedi, anche, l'art.
8 dello stesso decreto.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(giurisprudenza)
8.1. Con decreto motivato, il Ministro dell'intemo respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative
previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti
alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato
su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta
può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione
del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è
preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa,
corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il
termine di due anni.
(giurisprudenza)
9.1. La cittadinanza italiana può essere concessa
con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica
e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre
anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano
che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da
almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero,
per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato,
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità
europee se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni
nel territorio della Repubblica;
1) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni
nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può
essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti
servizi all'Italia, ovvero
quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
10.1. Il decreto di concessione della cittadinanza
non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento
di essere fedele alla Repubblica e di osservare
la Costituzione e le leggi dello Stato (2/a).
(2/a) Per le modalità della prestazione del giuramento
di cui al presente articolo vedi l'art. 7, D.M. 2 7 febbraio
2001.
(giurisprudenza)
11. 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista
una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può
ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero.
12. 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza
se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica
da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale
cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare
per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli
di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con
uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato
un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato,
ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza,
perde la cittadinanza
italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
13. 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano
e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce,
entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio
della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza
nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro
lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato,
da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero
il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno
due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati
nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma I.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a
favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo
3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nel casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il
riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito
con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati
motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione
può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi
delle condizioni stabilite.
14.1.1 figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza.
15.1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza
ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma
3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le
condizioni e le formalità richieste.
16.1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica è soggetto alla legge italiana per
quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli
obblighi del sei-vizio militare (2/cost).
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano
secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide al fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti
al servizio militare.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio
1999, n. 172 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 1, sollevata in riferimento
agli artt. 10 e 52 della Costituzione.
17.1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione
degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (3),
o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della
legge 21 aprile 1983, n. 123 (4), la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (4/a).
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge
19 maggio 1975, n. 151.
(3) Riportata al n. I.
(4) Riportata al n. XIX.
(4/a) Termine prorogato fino al 15 agosto 1995 dall'art. 1,
L. 22 dicembre 1994, n. 736 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1995, n.
3). Per la ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1997,
vedi l'art. 2, comma 195, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
18.1. Le persone già residenti nel territori
che sono appartenuti alla monarchia austroungarica ed emigrate
all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti
in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine
italiana o nati nel territorio della Repubblica] (4/b).
(4/b) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 dicembre 2000,
n. 3 79.
19.1. Restano salve le disposizioni della legge 9
gennaio 1956, n. 27 (5), sulla trascrizione nel registri dello
stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni
per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo
19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate
e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
(5) Riportata al n. XVI.
20.1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato
di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge
non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata
in vigore della stessa.
21.1. Al sensi e con le modalità di cui all'articolo
9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo
straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio
1983, n. 184 (6), e che risieda legalmente nel territorio
della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affillazione.
(6) Riportata alla voce Maternità ed infanzia.
22. 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già perduto la
cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge
13 giugno 1912, n. 555 (3), cessa ogni obbligo militare.
(3) Riportata al n. I.
23.1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione,
il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione
del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede
o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso
di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica
o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti
o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione
e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti
nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione
a margine dell'atto di nascita.
24.1. Il cittadino italiano, mi caso di acquisto o
riacquisto eli cittadinanza straniera o di opzione per essa,
deve dame, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione,
o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo,
comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato
civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero,
all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1
è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione
della sanzione amministrativa è il prefetto] (6/a).
(6/a) Articolo abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
25.1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione
della presente legge sono emanate, entro un anno dalla. sua
entrata m vigore, con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia.
26.1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555
(3), la legge 31 gennaio 1926, n. 108 (7), il regio decreto-legge
l' dicembre 1934, n. 1997 (8), convertito dalla legge 4 aprile
1935, n, 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge
21 aprile 1983, n. 123 (4), l'articolo 39 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (6), la legge 15 maggio 1986, n. 180 (9), e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. t soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo
5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123 (4),
e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n.
180 (9).
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.
(3) Riportata al n. I.
(7) Riportata al n. VI.
(8) Recava «Modificazioni alla L. 13 giugno 1912, n.
555, sulla cittadinanza».
(4) Riportata al n. XIX.
(6) Riportata alla voce Maternità ed infanzia.
(9) Riportata al n. XX,
27. l. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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