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"Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale
delle comunità degli esuli italiani dallIstria,
da Fiume e dalla Dalmazia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001
Art. 1.
1. Ai fini di cui allarticolo 9 della Costituzione,
la Repubblica tutela le tradizioni storiche, culturali e linguistiche
italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate
residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi
ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che
ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame
storico con le terre di origine.
2. Nellambito delle finalità di cui al
comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di
studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione
sulle terre di origine e sulle vicende dellesodo dalle
medesime e dellinserimento dei profughi giuliano-dalmati
nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione,
anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura,
delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni
linguistiche e dialettali neolatine, dellartigianato
e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri
volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con
le terre di origine.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione
di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Allonere derivante dallattuazione del
presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato
mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
per i beni e le attività culturali e la Federazione
delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
degli affari esteri, previa adeguata consultazione con associazioni
e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000,
promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano
come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul
patrimonio storico-culturale dellIstria, del Quarnaro
e della Dalmazia.
La convenzione stabilisce annualmente le modalità
di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi,
le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse
e i termini di presentazione delle relative domande. Per le
iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche lUnione
italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori
di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla
ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il
Ministro per i beni e le attività culturali.
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