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RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI
INFOIBATI
Pubblichiamo qui di seguito il testo della legge e i moduli
per la presentazione della domanda, con una precisazione di
fondo.
L'articolo 3 chiede a chi inoltra formale domanda su carta
semplice di accludere delle note che raccontino il fatto e
certifichino per tanto la legittimitā della richiesta.
Fonti autorevoli sottolineano che č sufficiente produrre -
accanto alla domanda - una semplice fotocopia di una pagina
di un libro - ne sono stati pubblicati molti - nella quale
risulti il nome del congiunto infoibato, senza altri particolari
sulla sua vicenda.
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LEGGE 92/04
(Articoli sulla concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati) |
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Articolo
3 |
| 1.
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Al coniuge superstite,
ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti
fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre
1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle
province dell'attuale confine orientale, sono stati
soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di
cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo
onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica
con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione
di spesa all'articolo 7, comma 1.
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| 2.
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Agli infoibati sono
assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti
, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati
soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro,
attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento
può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini
italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1047,
ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta
in conseguenza di torture, deportazione e prigionia,
escludendo quelli che sono morti in combattimento.
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| 3.
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Sono esclusi dal
riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi
e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente
parte di formazioni non a servizio dell'Italia.
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Articolo
4 |
| 1.
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Le domande, su carta
libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio con la descrizione del fatto, della
località, della data in cui si o si ritiene sia
avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto,
allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze,
nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie
sui fatti.
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| 2. |
Le domande devono
essere presentate entro il termine di dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Dopo
il completamento dei lavori della commissione di cui
all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene
devoluta dall'Archivio Centrale dello Stato.
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Articolo
5 |
| 1.
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Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è costituita una commissione
di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi
servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri,
da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai
caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di
Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle
Associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero
dell'Interno. La partecipazione ai lavori della commissione
avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi
dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza,
il compimento di delitti efferati contro la persona.
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| 2. |
Ma commissione, nell'esame
delle domande, può avvalersi delle testimonianze
scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere
consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle
associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati,
o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche
sull'argomento.
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Articolo
6 |
| 1. |
L'insegna metallica
e il diploma a firma del Presidente della Repubblica
sono consegnanti annualmente con cerimonia collettiva.
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| 2.
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La commissione di
cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge
e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche
dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto,
con la scritta "La Repubblica italiana ricorda",
nonché del diploma.
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| 3.
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Al personale di segreteria
della commissione provvede la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
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Articolo
7 |
| 1.
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Per l'attuazione
dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa
di 172.508 € per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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| 2. |
Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| 3. |
Dall'attuazione degli
articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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